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Il
federalismo nello Stato e nell'impresa
di Carlo Zucchi
Fondamenti giuridici del diritto naturale e primi
segnali del suo declino
La seconda metà dell'800 vide la penetrazione
degli ideali che tanto successo stavano riscuotendo
nella vecchia Europa, ispirati al nazionalismo e allo
statalismo, e le cui conseguenze si traducevano in un
sempre maggiore ed opprimente accentramento, sia politico
che amministrativo. Orde di intellettuali auspicavano,
ai fini di un'armoniosa crescita dell'industria, un'espansione
delle funzioni dello stato federale, a scapito, sia
dei poteri dei singoli stati, che delle prerogative
dell'individuo.
Gli ideali nazionalistici fondati sull'espansionismo
militare alimentavano il ricorso alla guerra favorendo
quel groviglio di interessi tra stato (ormai sempre
più centralizzato) e industria pesante, in un
circuito perverso che si autoalimentava. E dato che
i diritti naturali sono il prodotto di un'operosità
pacifica, la loro continuazione durante periodi di guerra
e sotto un governo coercitivo, entrambi alieni dello
spirito dei diritti naturali, era da ritenersi impossibile.
Nemmeno ristabilite condizioni di pace e libertà
avrebbero ripristinato il sistema dei diritti naturali,
dal momento che ogni guerra (vedi le due guerre mondiali)
costituiva un'occasione per trasferire sempre più
poteri nelle mani dello stato. Il ricorso all'iniziativa
bellica finì per provocare come conseguenza,
quindi, il ritorno ad ideali nazionali di status servile
e ad istituzioni di carattere dispotico.
Il sistema legale e quello giuridico, fondati sul principio
della libertà naturale, erano (e sono) tipici
delle comunità anglosassoni (specie degli USA),
la cui giurisprudenza si basa sulla common law. Il principio
della libertà naturale si è rivelato particolarmente
consono all'attività affaristica e alle abitudini
di pensiero prevalenti nel mondo degli affari, dove
industria e commercio si caratterizzano soprattutto
in termini di efficienza personale, più che in
termini di processi organizzati su larga scala e di
tipo impersonale. I diritti naturali, che si andavano
via via affermando nei concetti di diritto e di giustizia,
godevano dell'appoggio del movimento d'opinione che
appoggiava apertamente il sistema di libero contratto
pecuniario. Il detto "libertà non significa
licenza", economicamente parlando, significa che
la libertà naturale dell'individuo non deve interferire
con i "diritti prescrittivi di proprietà"
e questo presupposto fece sì che la metafisica
della libertà naturale venisse istituzionalizzata
nelle leggi costituzionali. Dogma fondamentale di tale
credo giuridico sono l'inviolabilità e l'inalienabilità
del principio del libero contratto, la cui applicabilità,
sin dove lo permettono le circostanze, costituisce il
presupposto di qualunque clausola di benessere generale.
Il cittadino può essere privato della vita, della
libertà o della proprietà solo mediante
un regolare processo legale, il quale si fonda sul presupposto
che i diritti di proprietà sono inviolabili.
La dottrina dei diritti naturali, sulla quale è
basata la common law, formulava tecnicamente le deliberazioni
del giudizio comune inculcato dalla disciplina della
vita quotidiana del diciottesimo secolo, prima della
comparsa della grande industria meccanica, il cui sviluppo
finì per infondere una serie di opinioni comuni
piuttosto discordante con le nozioni basate sui diritti
naturali.
La base istituzionale dell'impresa, che poggiava sul
sistema dei diritti naturali, il cui carattere era sempre
più provvisorio, venne a trovarsi in condizioni
precarie, dal momento che i diritti naturali erano singolarmente
insicuri a fronte dei mutamenti delle circostanze che
li avevano originati. Il sistema delle libertà
naturali era il prodotto dell'operosità del regime
pacifico dell'artigianato e del piccolo commercio, che
il protrarsi della pace conduceva ad uno sviluppo culturale
che dette vita al processo meccanico e alla grande impresa.
La giurisprudenza (scienza delle corti) americana, però,
si sviluppò in due fasi: nella prima, la common
law di tradizione inglese era applicata per fronteggiare
il crimine, come per far rispettare i contratti economici,
mentre nella seconda, la volontà umana, nelle
transazioni economiche, fu oggetto di un'ulteriore analisi
da parte delle corti verso l'inizio del 1890, con la
sollevazione di casi di costituzionalità e di
legislazione relative alla regolamentazione dei servizi
pubblici e alle restrizioni al commercio. Le nuove decisioni,
indirizzate verso le azioni collettive intraprese da
governi, corporations e labor unions, favorirono una
spiccata centralizzazione decisionale dei processi economici
assestando, così, un altro duro colpo all'assetto
federale dello stato americano, dato che ora un sempre
maggior numero di decisioni veniva preso a livello di
governo federale.
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