"Come può accadere che le istituzioni che servono al benessere comune e sono estremamente significative per il suo sviluppo sorgano senza una volontà comune intenzionata a formarle?"

Carl Menger

"A society that does not recognize that each individual has values of his own which he is entitled to follow,
can have no respect for the dignity of the individual and cannot really know freedom.
"

F. A. von Hayek



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Il federalismo nello Stato e nell'impresa
di Carlo Zucchi


Fondamenti giuridici del diritto naturale e primi segnali del suo declino

La seconda metà dell'800 vide la penetrazione degli ideali che tanto successo stavano riscuotendo nella vecchia Europa, ispirati al nazionalismo e allo statalismo, e le cui conseguenze si traducevano in un sempre maggiore ed opprimente accentramento, sia politico che amministrativo. Orde di intellettuali auspicavano, ai fini di un'armoniosa crescita dell'industria, un'espansione delle funzioni dello stato federale, a scapito, sia dei poteri dei singoli stati, che delle prerogative dell'individuo.
Gli ideali nazionalistici fondati sull'espansionismo militare alimentavano il ricorso alla guerra favorendo quel groviglio di interessi tra stato (ormai sempre più centralizzato) e industria pesante, in un circuito perverso che si autoalimentava. E dato che i diritti naturali sono il prodotto di un'operosità pacifica, la loro continuazione durante periodi di guerra e sotto un governo coercitivo, entrambi alieni dello spirito dei diritti naturali, era da ritenersi impossibile. Nemmeno ristabilite condizioni di pace e libertà avrebbero ripristinato il sistema dei diritti naturali, dal momento che ogni guerra (vedi le due guerre mondiali) costituiva un'occasione per trasferire sempre più poteri nelle mani dello stato. Il ricorso all'iniziativa bellica finì per provocare come conseguenza, quindi, il ritorno ad ideali nazionali di status servile e ad istituzioni di carattere dispotico.
Il sistema legale e quello giuridico, fondati sul principio della libertà naturale, erano (e sono) tipici delle comunità anglosassoni (specie degli USA), la cui giurisprudenza si basa sulla common law. Il principio della libertà naturale si è rivelato particolarmente consono all'attività affaristica e alle abitudini di pensiero prevalenti nel mondo degli affari, dove industria e commercio si caratterizzano soprattutto in termini di efficienza personale, più che in termini di processi organizzati su larga scala e di tipo impersonale. I diritti naturali, che si andavano via via affermando nei concetti di diritto e di giustizia, godevano dell'appoggio del movimento d'opinione che appoggiava apertamente il sistema di libero contratto pecuniario. Il detto "libertà non significa licenza", economicamente parlando, significa che la libertà naturale dell'individuo non deve interferire con i "diritti prescrittivi di proprietà" e questo presupposto fece sì che la metafisica della libertà naturale venisse istituzionalizzata nelle leggi costituzionali. Dogma fondamentale di tale credo giuridico sono l'inviolabilità e l'inalienabilità del principio del libero contratto, la cui applicabilità, sin dove lo permettono le circostanze, costituisce il presupposto di qualunque clausola di benessere generale. Il cittadino può essere privato della vita, della libertà o della proprietà solo mediante un regolare processo legale, il quale si fonda sul presupposto che i diritti di proprietà sono inviolabili.
La dottrina dei diritti naturali, sulla quale è basata la common law, formulava tecnicamente le deliberazioni del giudizio comune inculcato dalla disciplina della vita quotidiana del diciottesimo secolo, prima della comparsa della grande industria meccanica, il cui sviluppo finì per infondere una serie di opinioni comuni piuttosto discordante con le nozioni basate sui diritti naturali.
La base istituzionale dell'impresa, che poggiava sul sistema dei diritti naturali, il cui carattere era sempre più provvisorio, venne a trovarsi in condizioni precarie, dal momento che i diritti naturali erano singolarmente insicuri a fronte dei mutamenti delle circostanze che li avevano originati. Il sistema delle libertà naturali era il prodotto dell'operosità del regime pacifico dell'artigianato e del piccolo commercio, che il protrarsi della pace conduceva ad uno sviluppo culturale che dette vita al processo meccanico e alla grande impresa.
La giurisprudenza (scienza delle corti) americana, però, si sviluppò in due fasi: nella prima, la common law di tradizione inglese era applicata per fronteggiare il crimine, come per far rispettare i contratti economici, mentre nella seconda, la volontà umana, nelle transazioni economiche, fu oggetto di un'ulteriore analisi da parte delle corti verso l'inizio del 1890, con la sollevazione di casi di costituzionalità e di legislazione relative alla regolamentazione dei servizi pubblici e alle restrizioni al commercio. Le nuove decisioni, indirizzate verso le azioni collettive intraprese da governi, corporations e labor unions, favorirono una spiccata centralizzazione decisionale dei processi economici assestando, così, un altro duro colpo all'assetto federale dello stato americano, dato che ora un sempre maggior numero di decisioni veniva preso a livello di governo federale.




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