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Il
federalismo nello Stato e nell'impresa
di Carlo Zucchi
Evoluzione di assetti federali
Ripercorrendo la storia, possiamo osservare come l'esperienza
federale si sia evoluta attraverso tre tappe fondamentali,
la prima delle quali è la federazione tribale
israelitica descritta nella Bibbia, risalente a più
di tremila anni orsono e fondantesi su un patto tra
partners paritetici. In tal modo, si formò una
comunità politica entro la quale ogni tribù
conservava la propria libertà, pur nel contesto
di un diritto e una costituzione comuni.
La seconda esperienza è riconducibile alla Confederazione
Elvetica del XIII secolo, in piena epoca medievale.
Unitamente ai successivi effetti della Riforma, le cui
correnti principali vi ricevettero maggior ospitalità
e appoggio, questa esperienza fece sì che sul
territorio elvetico si formasse una struttura confederale,
tale da consentire a un popolo libero di autogovernarsi
.
La terza esperienza, che più ci interessa, è
quella degli Stati Uniti d'America, risalente a più
di duecento anni fa. Primo esempio di federazione moderna,
quello americano si è dimostrato un esperimento
sufficientemente efficace a governare una comunità
politica di dimensioni continentali, varia e disomogenea
sul piano etnico e culturale e assai dinamica sul piano
economico e sociale .
L'originario sistema federale americano, previde l'affiancamento
di una nuova entità, lo stato federale, ai tredici
stati allora esistenti. Lo stato federale, il cui territorio
era costituito dalla somma degli stati membri, era dotato
di una sovranità propria, che esercitava in un
rapporto non-gerarchico con gli stati membri. Fondamentale
fu l'intuizione dei padri fondatori di concepire un
assetto istituzionale basato su un federalismo "per
competenze", nel senso che alcuni poteri, espressamente
stabiliti, come la politica estera, la moneta, il servizio
postale e tutto quanto necessario ad aprire grandi comunicazioni
per unire le diverse parti del territorio erano delegati
al governo federale, mentre gli altri poteri, di carattere
generale e non indicati, erano delegati espressamente
agli stati membri, come recitava, del resto, il X Emendamento:
" I poteri non delegati dalla Costituzione degli
Stati Uniti, o da essa non vietati agli stati, sono
riservati ai rispettivi stati, ovvero al popolo".
Il governo federale, inoltre, non poteva imporre forme
di tassazione diretta o sospendere l'habeas corpus,
mentre sia allo stato federale che ai singoli stati
membri fu proibito emanare leggi di carattere retroattivo,
conferire titoli nobiliari e violare i diritti inclusi
nel Bill of Rights.
In caso di conflitto di attribuzione di poteri tra stato
federale e uno o più singoli stati membri, è
previsto l'istituto dell'arbitrato, esercitato dalla
Corte Suprema, che interpreta l'art. VI della Costituzione,
detta anche "clausola della supremazia".
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